Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 139 del 1996
Massime (1)
Massima n. 22364
- Pensioni
- Prepensionamento delle lavoratrici di età superiore a cinquanta anni, che recedano dal rapporto di lavoro prima del compimento di sessanta anni di età
- Trattamento
- Computo basato sull'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello intercorrente fra la cessazione del rapporto ed il raggiungimento di cinquantacinque anni di età e non di sessanta, come stabilito per i lavoratori
- Lamentata lesione del principio di parità tra uomo e donna
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, in quanto già dichiarata non fondata. - S. n. 296/1994. red.: A.M. Marini
Norme impugnate
- art. 16, comma 1, legge 23 aprile 1981, n. 155
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 1995 dal Pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra Di Sano Maria Antonia e I.N.P.S., iscritta al n. 852 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Di Sano Maria Antonia ed altre e dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Maria Antonio Di Sano e altre contro l'INPS per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di una anzianità contributiva fino al sessantesimo anno di età in virtù della sentenza di questa Corte n. 371 del 1989, il Pretore di Roma, con ordinanza del 17 agosto 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, "nella parte in cui stabilisce che il trattamento pensionistico per i lavoratori che fruiscono del collocamento a riposo ai sensi della stessa legge venga calcolato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro ed il raggiungimento del sessantesimo anno di età per gli uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne";
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata viola il principio di parità tra uomo e donna in quanto preclude alle lavoratrici ultracinquantacinquenni, che recedano dal rapporto di lavoro prima del compimento di sessant'anni di età, il beneficio dell'accredito contributivo riconosciuto nelle medesime condizioni agli uomini, sebbene il limite dell'età lavorativa delle lavoratrici sia stato parificato a quello dei lavoratori;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituite le ricorrenti chiedendo una sentenza di accoglimento;
che si è costituito anche l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
punto 2
Considerato che la questione è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 296 del 1994;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze