Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9757 del 18/04/2017 (Rv. 643804 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE | Contenzioso tributario - Procedimento di appello - Appello incidentale - Proposizione - Deposito dell’atto presso la segreteria della commissione tributaria - Sufficienza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE
Nel processo tributario, ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, solo l’appello principale, che è l’impugnazione proposta per prima, va notificato alle altre parti per poi essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi, mentre l’appello incidentale, vale a dire l'impugnazione proposta successivamente, va solo depositato insieme alle controdeduzioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)