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Sez. 6, Sentenza n. 1731 del 21/11/1967 Ud. (dep. 15/01/1968) Rv. 106466 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONE E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - LATTE - USO DI INDICAZIONI INGANNEVOLI - DIVIETO - LATTE PARZIALMENTE SCREMATO IN CONFEZIONI RECANTI LA DICITURA ALIMENTO LEGGERO, MA DI ALTO VALORE NUTRITIVO GUSTOSO E DELICATO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1967-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106466-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI(IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONE E PRODOTTI SFUSI - INDICAZIONI E DENOMINAZIONI - VIETATE - PRODOTTI ALIMENTARI(SINGOLI PRODOTTI) - LATTE - USO DI INDICAZIONI INGANNEVOLI - DIVIETO - LATTE PARZIALMENTE SCREMATO IN CONFEZIONI RECANTI LA DICITURA ALIMENTO LEGGERO, MA DI ALTO VALORE NUTRITIVO GUSTOSO E DELICATO - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Integra la contravvenzione punita dall'art. 13 l. 30 aprile 1962, n.283 il porre in vendita latte parzialmente scremato (nella specie magrolatte giglio) in confezioni nelle quali il prodotto e qualificato alimento leggero ma di alto valore nutritivo, gustoso, delicato, poiche la caratteristica essenziale della propaganda commerciale non consentita dalla citata norma e la sua attitudine a creare un erroneo maggiore affidamento presso gli acquirenti, facendo credere che un determinato prodotto possieda qualita eccezionali o comunque superiori rispetto a prodotti analoghi.*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)