Sez. 4, Sentenza n. 4 del 21/11/2017 Ud. (dep. 02/01/2018) Rv. 271664 - 01
STUPEFACENTI - AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI | Reato di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Configurabilità - Fine di lucro - Necessità - Esclusione.
STUPEFACENTI - AGEVOLAZIONE DOLOSA DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 79, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno di un immobile, non è richiesto il fine di lucro né alcuna altra finalità qualificabile in termini di dolo specifico, essendo necessaria e sufficiente la consapevolezza in capo al titolare del luogo dell'uso abituale del consumo di stupefacenti da parte di altri soggetti.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 79 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)