Sez. L, Sentenza n. 12052 del 09/11/1992 (Rv. 479393 - 01)
Associazione in partecipazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato - Lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa - Configurabilità - Esclusione - Principio ex art. 36 Cost. - Inammissibilità.
Associazione in partecipazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)
Il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato si distingue dal contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa in quanto mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza di un rischio d'impresa, il secondo implica un effettivo vincolo di subordinazione, più ampio del generico potere dell'associante d'impartire direttive ed istruzioni al cointeressato dell'impresa; per l'associazione in partecipazione con apporto della sola attività lavorativa non trova applicazione il principio della retribuzione sufficiente sancito dall'art. 36 Cost. con esclusivo riguardo al lavoro subordinato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2554
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)