diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2770 del 12/12/1966 Ud. (dep. 13/02/1967) Rv. 103462 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE, PROFITTO, VANTAGGIO E DANNO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103462-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE, PROFITTO, VANTAGGIO E DANNO - NOZIONE.*

Dalla stessa contrapposizione dei concetti di danno della pa e di profitto privato e dalla delimitazione della nozione di profitto usata nell'art 314 cod pen, resta escluso il reato ogni qual volta al danno della pa fa riscontro un vantaggio per la stessa pa e allorche non si tratti di un profitto valutabile patrimonialmente ed economicamente, per la diversita dei termini profitto, vantaggio ed utilita, non usati indifferentemente nel nostro ordinamento positivo, ma con specifico significato proprio di ognuna delle norme incriminatrici (esempiò artt 624, 640, 643, 323 e 322 cod pen) cui il termine si riferisce.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)