Sez. 3 - , Sentenza n. 47467 del 13/07/2018 Ud. (dep. 18/10/2018) Rv. 274945 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Procedibilità d'ufficio - Relazione di convivenza - Nozione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
In tema di reati sessuali, la relazione di convivenza, prevista dall'art. 609-septies, comma 4, n. 2, cod. pen. ai fini della procedibilità d'ufficio, deve essere intesa in senso rigoroso, integrando una eccezione alla necessità della querela di parte, e consiste in un rapporto di stabile convivenza tra la vittima e un soggetto non appartenente alle altre categorie indicate dalla medesima disposizione. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto la procedibilità d'ufficio nei confronti del fratello convivente della persona offesa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 septies com. 4 lett. 2, Cod. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)