Sez. 1, Ordinanza n. 341 del 05/07/1979 (Rv. 400336 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TERMINE - DECORRENZA NEI CONFRONTI DEL FALLITO - DISPARITA DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CREDITORE ISTANTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 18, COMMA PRIMO DELLA LEGGE FALLIMENTARE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TERMINE - DECORRENZA NEI CONFRONTI DEL FALLITO - DISPARITA DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CREDITORE ISTANTE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 18, COMMA PRIMO DELLA LEGGE FALLIMENTARE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Con riguardo all'art 18 primo comma del RD 16 marzo 1942 n 267, il quale fa decorrere il termine per l'opposizione alla dichiarazione di fallimento, nei confronti del fallito, dall'affissione della relativa sentenza, ancorche la comunicazione di essa non sia anteriore o contemporanea, la questione di illegittimita costituzionale per contrasto con l'art 3 della Costituzione, sotto il profilo del difforme trattamento del fallito rispetto a quello del creditore istante (che, a norma dell'art 22 della legge fallimentare, puo reclamare contro il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento entro quindici giorni dalla comunicazione), nonche per contrasto con l'art 24 della Costituzione, sotto il profilo dell'inadeguatezza della predetta decorrenza ad assicurare il diritto di difesa, e manifestamente infondata in relazione al primo profilo, stante l'obiettiva diversita delle situazioni rispettivamente contemplate dagli artt 18 e 22 della legge fallimentare, ma non anche sotto il secondo, atteso che il possibile sacrificio di un'adeguata ed effettiva difesa, per la decorrenza del termine in esame da un fatto non implicante sicura conoscenza della dichiarazione di fallimento, non appare sufficientemente giustificato dalle esigenze di speditezza della procedura concorsuale, nei confronti di un soggetto certamente identificato e preminentemente interessato alla procedura medesima.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)