Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Testo in vigore al
Art. 210 Art. 215 T. U. 1926
1. Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, il prefetto puo' disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un'attivita' contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.
2. Nel decreto puo' essere ordinata la confisca dei beni sociali.
3. Contro il provvedimento del prefetto si puo' ricorrere al Ministro dell'interno.
4. Contro il provvedimento del Ministro non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimita'.34
Art. 211
1. E' vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno.
2. E' altresi' vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato, partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno.
Art. 212
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1982, N. 1748
Art. 213 Art. 217 T. U. 1926
1. Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di un'associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato, e' punito con l'ammenda lire cento a mille.
2. Se il fatto e' determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici costituiti nello Stato, la pena e' della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da lire tremila a diecimila.
Titolo IX. Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra.
Art. 214 Art. 219 T. U. 1926
1. Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.
Art. 215 Art. 220 T. U. 1926
1. Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto puo' ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora cio' ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.
Art. 216 Art. 221 T. U. 1926
1. Oltre quanto e' disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio del Regno, il Ministro dell'interno puo' emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
2. I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi.
3. La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 2.
Art. 217 Art. 222 T. U. 1926
1. Qualora sia necessario affidare all'autorita' militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.
2. Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facolta' di emanare ordinanze spetta all'autorita' che ha il comando delle forze militari.
3. I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 218 Art. 223 T. U. 1926
1. Durante il dichiarato stato di guerra le autorita' civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico.
2. Per cio' che riguarda l'ordine pubblico le autorita' civili esercitano quei poteri che l'autorita' militare ritiene di delegare ad esse.
Art. 219 Art. 224 T. U. 1926
1. Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.
2. Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorita' giudiziaria ordinaria.
Titolo X. Disposizioni finali e transitorie.
Art. 220 Art. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221 T. U. 1926
Art. 221 Art. 225 T. U. 1926
1. Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinate materie da esso regolate.
2. Le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire mille.
3. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.
Art. 222
1. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, gia' date o declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.
2. Esse saranno comunicate al prefetto della provincia - dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico - il quale ha facolta' di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.
3. Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione e' valida per tutto il Regno.
4. Contro il divieto del prefetto e' ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui all'art. 73.
5. Il Ministro dell'interno puo', in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.
6. Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'articolo 74.
Art. 223 Art. 227 T. U. 1926
1. Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s'intendono commutate in assegnazioni al confine di polizia, ai termini di questo testo unico.
Art. 224 Art. 229 T. U. 1926
1. L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e' abrogato.
2. I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 fossero stati gia' presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del prefetto.
3. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re :
4. Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno :
5. Mussolini.