Sez. 3, Sentenza n. 488 del 02/03/1967 (Rv. 326435 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CRITERIO D'INDIVIDUAZIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CRITERIO D'INDIVIDUAZIONE.*
Ai fini della individuazione del pretore competente per territorio a emettere i provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod.proc.civ., occorre aver riguardo al luogo del temuto verificarsi dell'attivita potenzialmente pregiudizievole, nella quale incide direttamente il provvedimento, a prescindere dal luogo di realizzazione del conseguenziale effetto dannoso. (Conf. 335-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)