Sez. L, Sentenza n. 29322 del 15/12/2008 (Rv. 605795 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Del giudice di merito - Accertamento di fatto - Configurabilità - Deduzione mediante ricorso per cassazione di violazione di canoni ermeneutici - Oneri del ricorrente - Indicazione della regola violata e dell'incidenza dell'errore sul ragionamento del giudice - Necessità.
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dell'atto amministrativo - nella specie, il regolamento del servizio economato del comune di S. Stefano di Camastra e le conseguenti delibere sindacali e di giunta relative al mancato riconoscimento della qualifica dirigenziale in capo al responsabile del procedimento amministrativo - costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito; ne deriva che qualora il ricorso per cassazione deduca l'erroneità di tale interpretazione per violazione dei canoni ermeneutici, è onere del ricorrente indicare non solo la regola interpretativa violata, ma anche in qual modo il ragionamento del giudice si sia da essa discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad un generico richiamo alla violazione di uno o più criteri astrattamente intesi ovvero ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)