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Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria

Testo vigente

Art. 36 Consegnatari dei beni immobili

1. I beni immobili in uso all'Universita' sono dati in consegna ad agenti dell'Universita' i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati nonche' di qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilita' generale dello Stato.

2. La consegna ha . . . luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve con l'assistenza del direttore amministrativo o di un funzionario da questi all'uopo delegato.

Art. 37 Classificazioni dei beni mobili

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

  1. 1) mobili, arredi, macchine di ufficio;

  2. 2) materiale bibliografico:

  3. 3) collezioni scientifiche;

  4. 4) strumenti tecnici, attrezzature in genere;

  5. 5) automezzi ed altri mezzi di trasporto;

  6. 6) fondi pubblici e privati;

  7. 7) altri beni mobili.

2. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico devono essere descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.

Art. 38 Inventario dei beni mobili

1. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. a) il luogo in cui si trovano;

  2. b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

  3. c) la quantita' e il numero;

  4. d) il valore.

2. I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

3. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello della inventariazione. Essi sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.

4. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non e' segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio di raccolta.

Art. 39 Consegnatari dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili.

2. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonche' dal direttore amministrativo o dal funzionario da questi all'uopo delegato che assiste alla consegna.

3. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno e' conservato presso l'amministrazione universitaria e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.

Art. 40 Carico e scarico dei beni mobili

1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.

2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili.

3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi e' disposta con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Universita' sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile.

4. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili.

5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 41 Ricognizione dei beni mobili

1. Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari.

Art. 42 Materiali di consumo

1. L'economo provvede alla tenuta di idonea contabilita' - a quantita' e specie - per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.

2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.

3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni.

Art. 43 Automezzi

1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:

  1. a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto:

  2. b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli.

2. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio amministrativo.

Art. 44 Magazzini di scorta

1. In sede di adeguamento delle modalita' di gestione finanziaria ed amministrativa alle norme del presente regolamento, l'Universita', con delibera del consiglio di amministrazione, ove ne ravvisi l'utilita', puo' istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.

2. Alla relativa normativa si provvede con le forme ed il procedimento per l'adeguamento e l'integrazione del presente regolamento previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 45 Inesigibilita' dei crediti

1. Le inesigibilita' che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, vengono dichiarate con deliberazione del consiglio di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo, sentiti i revisori dei conti, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilita'.

Titolo III. Contratti

Art. 46 Norme generali

1. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata, a giudizio dell'Universita'.

2. E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata
o al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli

Art. 47 Limiti di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano limitatamente ai casi non disciplinati da specifiche norme di legge che abbiano per destinatari le Universita'.

Art. 48 Deliberazione a contrattare

1. La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, ti determinazione delle modalita' essenziali e l'approvazione del progetto del contratto stesso nonche' la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del consiglio di amministrazione.

Art. 49 Asta pubblica

1. L'asta pubblica e' preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'Universita' e presso le sedi periferiche.

2. Esso e' altresi' pubblicato in due o piu' giornali quotidiani almeno lenti giorni prima di quello fissato per la gara.

3. L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni o prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonche' i criteri di aggiudicazione.

Art. 50 Licitazione privata

1. La licitazione privata ha ... luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto con l'invito a restituirlo, entro il giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

2. Nella lettera di invito dovranno essere inoltre precisate le modalita' delle gare e il criterio scelto in base al quale si procedera' all'aggiudicazione.

3. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara e' fatta da apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione avvalendosi di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dai competenti uffici dell'Universita' ovvero degli albi professionali o delle categorie imprenditoriali.

4. Il consiglio potra' deliberare la pubblicazione di avvisi, contenenti le opportune notizie relative al contratto e l'indicazione di un termine e delle relative modalita' affinche' chi vi abbia interesse possa richiedere di essere invitato alla gara ferma restando la facolta' dell'amministrazione di invitare le ditte e persone ritenute idonee ancorche' non abbiano fatto richiesta di invito.

Art. 51 Svolgimento delle gare

1. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito.

2. Apposita commissione nominata dal rettore procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

3. La gara e' dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione, nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito.

Art. 52 Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

1. Le aggiudicazioni avvengono, sia nel caso di asta pubblica che di licitazione privata, in base ai seguenti criteri:

  1. 1) se trattasi di contratti dai quali derivi un'entrata, unicamente in base al prezzo piu' alto, che deve essere comunque superiore a quello eventualmente indicato nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito;

  2. 2) se trattasi di contratti dai quali derivi una spesa, unicamente in base al prezzo piu' basso, ovvero all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri e nell'avviso d'asta o lettera d'invito, conformi alle norme di contabilita' generale dello Stato.

Art. 53 Appalto concorso

1. E ammessa la forma dell'appalto concorso per i contratti aventi per oggetto opere, lavori e forniture, quando sia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo delle opere, dei lavori o delle forniture.

2. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro ovvero il piano della fornitura, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese puo' essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto o del piano.

3. Con deliberazione del consiglio di amministrazione viene costituita una commissione, la quale, in base all'esame comparativo dei diversi progetti o piani, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte, redige un apposito processo verbale.

4. I processi verbali vengono trasmessi al consiglio di amministrazione che, in base al parere espresso dalla commissione, delibera, con giudizio insindacabile, in ordine all'aggiudicazione o che si proceda ad un nuovo appalto-concorso, con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

Art. 54 Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso:

  1. 1) quando l'asta o la licitazione non sia stata aggiudicata;

  2. 2) per l'acquisto dei beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale ovvero la natura dei beni non consente il ricorso ad una pubblica gara;

  3. 3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

  4. 4) per gli acquisti all'estero di beni che solo ditte straniere possono fornire;

  5. 5) per l'acquisto e la locazione di immobili;

  6. 6) quando trattasi di forniture o lavori di importo non superiore a lire 40 milioni;

  7. 7) quando l'eccezionalita' o l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso all'asta o alla licitazione per importi non superiori a lire 100 milioni, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione; per importi superiori a lire 100 milioni la deliberazione deve riportare l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

2. Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 6) e 7) devono essere interpellate piu' imprese e, comunque, di norma in numero non inferiore a tre.

3. I contratti di cui al punto 5) devono essere preceduti dal parere di congruita' dell'ufficio tecnico erariale.

Art. 55 Stipulazione e approvazione dei contratti

1. L'Universita' da' comunicazione della aggiudicazione alla ditta o persona interessata entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e comunque non oltre dieci giorni dalla data del verbale di aggiudicazione fissando il giorno in cui dovra' procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando.

2. Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione ed il rettore dispone l'incameramento del deposito provvisorio, senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento.

3. L'Universita' provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori da esse in precedenza costituiti.

4. I contratti sono stipulati dal legale rappresentante dell' Universita' o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

5. Un funzionario di carriera amministrativa, deve essere delegato con decreto rettorale, a redigere ed a ricevere, a tutti gli effetti legali, gli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria e ad assistere alle gare pubbliche ed alle licitazioni private, redigendo il relativo verbale.

6. Il funzionario delegato agli atti e contratti deve tenere un repertorio a norma ed in conformita' della legge notarile e di quella del repertorio degli atti firmati da pubblici ufficiali e delle leggi tributarie.

Art. 56 Collaudo dei lavori e delle forniture

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto.

2. Il collaudo e' eseguito dal personale dell'Universita' ovvero, qualora se ne ravvisi la necessita', da estranei qualificati per specifica competenza. La nomina del collaudatore e' effettuata dal consiglio di amministrazione.

3. Sia l'individuazione che la nomina del collaudatore potra' essere diversamente disciplinata dalle singole Universita'.

4. Se l' importo dei lavori i lavori di manutenzione e delle forniture non superi, rispettivamente, lire 50 milioni e lire 10 milioni, e' sufficiente l' attestazione di regolare esecuzione rilasciata rispettivamente da chi ha diretto i lavori ovvero da chi ha ricevuto la fornitura.

5. Per le apparecchiature, strumenti e simile materiale scientifico il collaudo deve essere effettuato da chi ha provveduto all'ordinazione.