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Sez. L, Sentenza n. 3362 del 18/03/1992 (Rv. 476333 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Minimi salariali | Adeguamento ex art. 36 Cost. - Criteri - Riferimento a contratto collettivo di categorie non applicabili tra le parti - Ammissibilità - Limiti - Inclusione della tredicesima mensilità sul minimo - Liceità.
Stato
decisa il 1992-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476333-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - Minimi salariali

In sede di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, che assuma come criterio orientativo un contratto collettivo di categoria non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi ed istituti che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, ferma restando, peraltro, la possibilità di includere in tale minimo la tredicesima mensilità, atteso il carattere generalizzato di tale istituto (previsto, per i dipendenti di aziende commerciali, dall'art. 86 c.c.n.l. 28 giugno 1958 reso efficace "erga omnes" dal d.p.r. 2 gennaio 1962 n. 481).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 481 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)