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Sez. 1, Sentenza n. 2791 del 09/06/1989 (Rv. 463043 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO AGRICOLO - INTERESSI LEGALI SUL VALORE DEL FONDO - RIFERIMENTO AL VALORE REALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463043-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO AGRICOLO - INTERESSI LEGALI SUL VALORE DEL FONDO - RIFERIMENTO AL VALORE REALE - NECESSITÀ.*

In tema di risarcimento del danno da occupazione temporanea illegittima di un fondo agricolo, ai fini della liquidazione del danno risarcibile, deve farsi riferimento non ad un valore convenzionale (o legale) dell'immobile, quale è quello (medio) stabilito dall'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ma al valore reale del bene, che è il solo che ne rispecchia le specifiche caratteristiche e che è perciò idoneo a fungere da parametro pienamente "reintegrativo" del pregiudizio subito dal danneggiato nel suo patrimonio. Pertanto, qualora si adotti il criterio di commisurare il risarcimento per l'occupazione agli interessi legali sul valore del fondo occupato, tale valore non può essere che quello venale (o reale), perché gli interessi riferiti ad un valore diverso non traducono l'equivalente monetario dei frutti non percepiti e non sono, perciò, utilizzabili come mezzo di Determinazione del danno imputabile al mancato godimento del fondo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 68, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)