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Sez. 2, Ordinanza n. 231 del 23/01/1973 Cc. (dep. 05/04/1973) Rv. 123792 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - ECCEZIONE: DECORSO DEL TERMINE DI CARCERAZIONE PREVENTIVA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DEL REATO AI FINI DEL TERMINE APPLICABILE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - OBBLIGO DI COMPUTO.*
Stato
decisa il 1973-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123792-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - ECCEZIONE: DECORSO DEL TERMINE DI CARCERAZIONE PREVENTIVA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DEL REATO AI FINI DEL TERMINE APPLICABILE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - OBBLIGO DI COMPUTO.*

Nella applicazione dell'art 275 cod proc pen(quanto all'Obbligo di scarcerazione dell'imputato pur dopo sentenza di condanna a pena detentiva, nel caso in cui siano decorsi i termini della durata massima della detenzione preventiva), ai fini della valutazione di gravita del reato ritenuto in sentenza, per stabilire i termini suddetti, si deve tener conto delle circostanze attenuanti, anche al di fuori del giudizio di prevalenza o equivalenza rispetto alle aggravanti, essendo la valutazione stessa indipendente dai criteri di cui all'art 255 cod proc pen, applicabili solo in fase istruttoria e per decidere sulla emissione del mandato di cattura. (V 122926, 122925, anno 1973; 122551, 122189, anno 1972, ed ivi citate; contra 123754, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)