diritto.io

Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi

Testo in vigore al

Art. 7 Competenze delle province

1. In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Esse si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unita' sanitarie locali nonche' dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978;

3. n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 8 Competenze dei comuni

1. I comuni esplicano le attivita' di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera d).

2. Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:

  1. a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali e' istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del terzo comma dell'art. 2 e delle modalita' della raccolta stessa, nonche' per la determinazione del perimetro entro il quale e' istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del terzo comma dell'art. 2;

  2. b) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a);

  3. c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;

  4. d) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

3. Ciascun comune e' tenuto a fornire alla regione tutte le
informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio, ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera e) del precedente art. 6.

Art. 9 Divieto di abbandono dei rifiuti

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

2. In caso di inadempienza il sindaco, allorche' sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombro di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e' fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

Art. 10 Autorizzazione per la discarica

1. La discarica non autorizzata e' vietata.

2. I produttori dei rifiuti speciali di cui ai numeri 1), 3) e 5)
dell'art. 2
e gli enti e le imprese autorizzati dalla regione, ai sensi dell'art. 6, allo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi, nei casi in cui intendano impiantare o gestire discariche devono ottenere apposita autorizzazione a norma dell'art. 6, lettera d).

3. L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare:

  1. 1) la esatta ubicazione e delimitazione della discarica;

  2. 2) i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti che possono essere discaricati in essa;

  3. 3) le opere necessarie per la sistemazione e la preparazione del terreno da destinare alla discarica;

  4. 4) le modalita' e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica, in particolare per quanto riguarda la tutela delle acque di falda interessate;

  5. 5) la durata massima dell'esercizio della discarica;

  6. 6) le modalita' di ricopertura della discarica esaurita;

  7. 7) le possibili destinazioni del terreno dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica;

  8. 8) l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo dell'area da essa interessata.

Art. 11 Accessi ed ispezioni

1. Le autorita' competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento, impianto o impresa che produca, trasporti, tratti o provveda allo stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti, ispezioni, controlli e prelievi di campioni.

2. Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa, deve fornire le informazioni richieste dalla autorita' di controllo, nonche' trasmettere, annualmente, all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, entro due mesi dall'inizio dell'anno, una relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente.

Art. 12 Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della giunta regionale ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministro della sanita'.

2. Ove la predetta urgente necessita' abbia carattere interregionale, il provvedimento viene emesso dal Ministro della sanita'.

3. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Titolo II. Regime delle attivita' di smaltimento dei rifiuti speciali

Art. 13 Costo di smaltimento a carico del produttore di rifiuti

1. I costi relativi alle attivita' di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi.

Art. 14 Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili

1. Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualita' a quelli urbani, si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai rifiuti urbani.

2. I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie nel rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5.

Art. 15 Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volonta' dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

2. I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli 927-929 del codice civile, nonche' quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi in base all'art. 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le modalita' che saranno fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di cui ai commi precedenti e' effettuata dalla regione, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i comuni interessati, nel quadro del piano di cui all'articolo 6, lettera a).

4. Nei casi in cui i centri siano realizzati e gestiti da soggetti diversi dai comuni o dai consorzi di cui all'art. 6, e' necessaria una apposita licenza comunale che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantita' di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonche' il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una sollecita riutilizzazione.

5. Nei casi in cui il centro di raccolta e' gestito direttamente dal comune, i requisiti di cui al comma precedente sono fissati nel regolamento comunale.

6. Il comune, il consorzio o l'impresa che gestisce il centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.

7. Il gestore del centro di raccolta non puo' avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal pubblico registro automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della formalita' di radiazione.

8. Resta salva la facolta' degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attivita' contemplate nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.

Titolo III. Regime delle attivita' di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

Art. 16 Autorizzazioni

1. Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata. Sono previste le seguenti autorizzazioni rispettivamente per:

  1. a) la raccolta ed il trasporto;

  2. b) lo stoccaggio provvisorio;

  3. c) il trattamento;

  4. d) lo stoccaggio definitivo in discarica controllata.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto a) deve essere accertata, tra l'altro, la rispondenza dei sistemi e dei mezzi di trasporto ai requisiti tecnici prescritti in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto b) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici prescritti; nell'autorizzazione dovranno specificarsi i tipi ed i quantitativi massimi stoccabili di rifiuti. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto c) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito, dei metodi di trattamento e delle caratteristiche degli impianti ai requisiti stabiliti ai sensi del presente decreto; nell'autorizzazione dovranno specificarsi i tipi ed i quantitativi massimi trattabili annualmente. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto d) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito, delle opere di sistemazione dei terreni interessati e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici stabiliti ai sensi del presente decreto; nell'autorizzazione deve, tra l'altro, essere indicato:

  1. 1) l'ubicazione e la delimitazione delle aree di discarica;

  2. 2) i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili;

  3. 3) le modalita' e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica controllata anche dopo la sua chiusura;

  4. 4) la durata massima dell'esercizio della discarica;

  5. 5) le modalita' di ricopertura della discarica esaurita;

  6. 6) le possibili destinazioni delle aree dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica;

  7. 7) l'intervallo di tempo minimo intercorrente tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo delle aree da essa interessate.

Art. 17 Durata delle autorizzazioni e poteri delle regioni

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 16 hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili.

2. La regione, ove rilevi inosservanza, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede, secondo la gravita' delle infrazioni:

  1. 1) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita';

  2. 2) alla sospensione delle attivita' autorizzate per un tempo determinato;

  3. 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o l'ambiente.4

Art. 18 Documenti per il trasporto

1. Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni:

  1. 1) nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta autorizzata al trasporto ed estremi della autorizzazione; natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e peso dei rifiuti trasportati;

  2. 2) nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o del detentore e del luogo di produzione o detenzione;

  3. 3) nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e del luogo di destinazione.

2. Il formulario di identificazione per il trasporto deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

3. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore.

4. Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni. I contenitori dei rifiuti - colli o mezzi di trasporto in cui il rifiuto rappresenta l'intero carico - dovranno essere individuati con le etichettature previste dalle norme ADR o, quando non applicabili, con altre all'uopo stabilite.

5. Nel caso di esportazione o importazione di rifiuti tossici e nocivi per operazioni di smaltimento, il formulario di identificazione sara' redatto anche nella lingua del paese di destinazione e di partenza.

Art. 19 Registri di carico e scarico

1. Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonche' presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, sul quale saranno annotati per i vari rifiuti tossici e nocivi rispettivamente:

  1. 1) per gli impianti di produzione: quantita' prodotte, natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche e, per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;

  2. 2) per gli impianti di stoccaggio provvisorio: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;

  3. 3) per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantita' trattate;

  4. 4) per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantita' stoccate;

  5. 5) per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto.

2. Per gli impianti e le imprese di trasporto di cui al precedente comma, ciascun registro deve essere conservato presso il rispettivo impianto o impresa di trasporto per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo dove il registro deve essere conservato a tempo indeterminato.

3. In caso di cessazione di attivita' i registri devono essere consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 20 Costi

1. Ai costi relativi alle attivita' di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi si applica il disposto dell'art. 13.

Titolo IV

Art. 21 Disposizioni fiscali e finanziarie

1. Con effetto dal primo gennaio 1984, la sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituita come appresso:
Sezione II
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Art. 268 - Tassa. - Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa il cui gettito complessivo non puo' superare il costo dei servizi stessi.
I comuni devono tendere verso il conseguimento del pareggio tra gettito globale della tassa e costo di erogazione del servizio.
Dal costo suddetto devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.
Art. 269 - Contribuenti. - La tassa e' dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.
La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonche' a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del precedente comma.
La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
La cessazione, nel corso dell'anno, dall'occupazione o conduzione dei locali ed aree sopra indicati, purche' debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, da' diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
Art. 270 - Tariffa. - La tassa e' commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o novici, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti nei quali, oltre alle esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno specificate le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari condizioni locali, riterranno di poter accordare in via del tutto eccezionale.
I comuni hanno facolta' di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50% per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita' svolta.
I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze che provvede alla loro omologazione, sentito il Ministero dell'interno.
Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, deVono essere approvate dall'organo regionale di controllo ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 273.
Art. 271 - Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni. - La riscossione della tassa e' fatta mediante ruoli nominativi.
Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al successivo capo XIX, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso per il quale si applicano l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e l'art. 288.
Art. 272 - Delegazioni. - A garanzia dei mutui assunti o da assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa nei limiti dei quattro quinti del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio.
Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del mutuo, la riscossione del cespite risultasse insufficiente a garantire l'ammortamento stesso, il comune dovra' rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti delegabili.

Art. 22 Proroghe

1. Per l'anno 1983 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in vigore per l'anno 1982 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio per l'anno 1983 rispetto a quello accertato per l'anno 1982, entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al 13 per cento.

2. La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1983.

3. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai comuni per l'anno 1983, entro il termine previsto dallo articolo 273 del testo unico approvato con il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 22-bis

1. Per l'anno 1984 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore nell'anno 1983 che consenta da realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio dell'anno 1984 rispetto a quello accertato per l'anno 1983 entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al tredici per cento.

2. La deliberazione deve esser adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1984.

Art. 23 Agevolazioni agli investimenti

1. Le iniziative di imprese industriali, di consorzi di imprese industriali, di societa' consortili anche in forma di cooperative(. . .)) tra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 127, destinate alla costruzione, all'ampliamento o all'ammodernamento di impianti di smaltimento di rifiuti industriali e/o non industriali anche se prodotti da terzi e rientranti nell'applicazione del presente decreto, nonche' quelle che realizzano il recupero, il riciclo, la riutilizzazione e la rigenerazione dei rifiuti stessi, sono, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, classificabili nella voce ammodernamenti.

2. In applicazione di detto decreto, per le iniziative del precedente comma valgono le disposizioni previste nell'art. 5, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, prescindendo altresi' dalle variazioni sui livelli occupazionali conseguenti la realizzazione del programma degli investimenti.

3. Per le iniziative in questione le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono cumularsi con quelle previste da leggi statali, purche' il complesso delle agevolazioni non superi l'ammontare dell'investimento globale.

4. In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la riserva di fondi del 75% non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del presente decreto e' destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate al primo comma del presente articolo, secondo le modalita' ed i criteri riportati nei precedenti commi.

Titolo V. Sistema sanzionatorio

Art. 24

1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 9, primo e terzo comma, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000, se trattasi di rifiuti urbani, e da L. 100.000 a L. 2.000.000, se trattasi di rifiuti speciali, nonche' con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.

Art. 25

1. I titolari degli enti e delle imprese che effettuano smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi ovvero installano o gestiscono impianti di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), sono puniti con l'arresto da tre mesi sino ad un anno e con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 5.000.000.

3. Se la discarica non autorizzata e' realizzata o gestita da impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio, il titolare e' punito con l'arresto sino ad 1 anno e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000; nel caso si tratti di ente o impresa che effettua lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, il titolare e' punito con l'arresto da tre mesi ad 1 anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.

Art. 26

1. Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione prevista dall'art. 16 e' punito con l'arresto da mesi sei ad 1 anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.