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Sez. 3, Sentenza n. 3399 del 12/04/1994 (Rv. 486121 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale | Giudizio di cognizione - Azione del creditore di una società di persone nei confronti dei soci illimitatamente responsabili - Ammissibilità - "beneficium excussionis" - Operatività esclusiva in sede esecutiva.
Stato
decisa il 1994-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486121-01

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale

Il creditore di una società di persone può agire in sede di cognizione direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, senza la necessità di chiamare in giudizio anche la società, non rilevando che l'art. 2304 cod. civ. preveda il "beneficium excussionis", che opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)