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Sez. 3 - , Sentenza n. 20381 del 11/10/2016 (Rv. 642615 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Risarcimento del danno alla salute - Liquidazione - Sopravvenienza di nuove "tabelle milanesi" dopo la camera di consiglio per la decisione della causa - Riconvocazione della stessa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642615-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno alla salute, la sopravvenienza di nuove tabelle, tra quelle periodicamente elaborate dal tribunale di Milano per la relativa liquidazione, in un momento successivo alla camera di consiglio per la decisione della causa, non comporta l'obbligo di riconvocazione della stessa, non essendo sostenibile che sussista una fattispecie di "retrocessione" della fase decisoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)