Sez. 2, Sentenza n. 1419 del 19/11/1975 Cc. (dep. 15/01/1976) Rv. 131888 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
In presenza di una causa estintiva del reato, non sussiste l'Obbligo del giudice di una specifica motivazione, in ordine alla mancata applicazione del comma secondo dell'art 152 cod proc pen. a questa regola si fa eccezione nel caso di espressa richiesta da parte dell'interessato di assoluzione con formula piena, e nel caso in cui il giudice, per poter applicare la causa estintiva del reato, debba procedere all'esame del merito, per giungere alla concessione di un'attenuante o all'esclusione di aggravanti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)