Sez. 1, Sentenza n. 239 del 11/01/1999 Cc. (dep. 15/02/1999) Rv. 212570 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Requisiti - Elementi sintomatici della pericolosità - Momento dell'accertamento - È quello iniziale.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
In tema di misure di prevenzione, gli elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità del soggetto sono necessariamente pregressi e non rileva una loro eventuale modifica intervenuta successivamente.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)