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Sez. 1, Sentenza n. 239 del 11/01/1999 Cc. (dep. 15/02/1999) Rv. 212570 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Requisiti - Elementi sintomatici della pericolosità - Momento dell'accertamento - È quello iniziale.
Stato
decisa il 1999-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212570-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE

In tema di misure di prevenzione, gli elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità del soggetto sono necessariamente pregressi e non rileva una loro eventuale modifica intervenuta successivamente.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)