Codice civile
Testo in vigore al
Art. 990 Alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti
1. Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario puo' servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.
Art. 991 Alberi fruttiferi
1. Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.
Art. 992 Pali per vigne e per altre coltivazioni
1. L'usufruttuario puo' prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.
Art. 993 Semenzai
1. L'usufruttuario puo' servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo dell'estrazione e per la rimessa dei virgulti.
Art. 994 Perimento delle mandre o dei greggi
1. Se l'usufrutto e' stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario e' tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantita' dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.
2. Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non e' obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
Art. 995 Cose consumabili
1. Se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta.
2. Mancando la stima, e' in facolta' dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale qualita' e quantita'.
Art. 996 Cose deteriorabili
1. Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto e' soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.
Art. 997 Impianti, opifici e macchinari
1. Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario e' tenuto a riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell'usufrutto, e' tenuto a corrispondergli una congrua indennita'.
Art. 998 Scorte vive e morte
1. Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantita' e qualita'. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.
Art. 999 Locazioni concluse dall'usufruttuario
1. Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purche' constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.
2. Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto e' biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.
Art. 1000 Riscossione di capitali
1. Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d'usufrutto, e' necessario il concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non e' opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti.
2. Il capitale riscosso dev'essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorita' giudiziaria.
Sezione III. Degli obblighi nascenti dall'usufrutto
Art. 1001 Obbligo di restituzione. Misura della diligenza
1. L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto e' disposto dall'art. 995.
2. Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Art. 1002 Inventario e garanzia
1. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.
2. Egli e' tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario e' dispensato dal fare l'inventario, questo puo' essere richiesto dal proprietario a sue spese.
3. L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto; ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario e' tenuto a prestare garanzia.
4. L'usufruttuario non puo' conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.
Art. 1003 Mancanza o insufficienza della garanzia
1. Se l'usufruttuario non presta la garanzia a cui e' tenuto, si osservano le disposizioni seguenti:
1) gli immobili sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facolta' all'usufruttuario di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto. L'amministrazione e' affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorita' giudiziaria;
2) il danaro e' collocato a interesse;
3) i titoli al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di dissenso, e' fatta dall'autorita' giudiziaria;
4) le derrate sono vendute e il loro prezzo e' parimenti collocato a interesse.
2. In questi casi appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le pigioni e i fitti.
3. Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso, il proprietario puo' chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come quello delle derrate. L'usufruttuario puo' nondimeno domandare che gli siamo lasciati i mobili necessari per il proprio uso.
Art. 1004 Spese a carico dell'usufruttuario
1. Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
2. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Art. 1005 Riparazioni straordinarie
1. Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
2. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilita' dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
3. L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.
Art. 1006 Rifiuto del proprietario alle riparazioni
1. Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e' in facolta' dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato.
Art. 1007 Rovina parziale di edificio accessorio
1. Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetusta' o caso fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.
Art. 1008 Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario
1. L'usufruttuario e' tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito.
2. Per l'anno in corso al principio e alla fine dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.
Art. 1009 Imposte e altri pesi a carico del proprietario
1. Al pagamento dei carichi imposti sulla proprieta' durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, e' tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.
2. Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto.
Art. 1010 Passivita' gravanti su eredita' in usufrutto
1. L'usufruttuario di un'eredita' o di una quota di eredita' e' obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualita' e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l'eredita' stessa sia gravata.
2. Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati, che si renda necessario durante l'usufrutto, e' in facolta' dell'usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell'usufrutto.
3. Se l'usufruttuario non puo' o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario puo' pagare tale somma, sulla quale l'usufruttuario deve corrispondergli l'interesse durante l'usufrutto, o puo' vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta.
4. Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa e' fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all'autorita' giudiziaria in caso di dissenso.
L'espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.