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Sez. 5, Ordinanza n. 4077 del 20/09/1999 Cc. (dep. 10/11/1999) Rv. 214726 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Manifesta infondatezza della richiesta - Procedura applicabile - Applicabilità del quarto comma dell'art. 667 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214726-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di esecuzione, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen., relativa alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta manifestamente infondata, è norma generale che trova applicazione anche nelle materie disciplinate dall'art. 676 cod. proc. pen. Ne consegue che in tali ipotesi non può essere adottata la procedura "de plano" prevista dall'art. 667 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 667, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)