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Sez. 2, Sentenza n. 6534 del 25/01/1986 Ud. (dep. 28/06/1986) Rv. 173262 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - CONFESSIONE DEL FAVORITO.*
Stato
decisa il 1986-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173262-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - CONFESSIONE DEL FAVORITO.*

Il delitto di favoreggiamento personale si consuma nel momento in cui l'agente ha posto in essere l'aiuto destinato ad eludere le investigazioni e ad intralciare le ricerche dell'autorità, non essendo necessario che il risultato voluto venga conseguito. (nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato, sebbene il favorito avesse in precedenza confessato la propria colpevolezza). (V mass n 168029; (Conf mass n 165347; (Conf mass n 152865; (Conf mass n 146622).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)