Sez. 1, Ordinanza n. 5322 del 09/03/2026 (Rv. 678618-02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO | Concordato preventivo con cessione dei beni - Vendita eseguita dal liquidatore giudiziale - Diritto di prelazione convenzionale attribuito dal debitore prima dell'ammissione alla procedura - Compatibilità - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione convenzionale attribuito dal debitore a un terzo prima dell'ammissione alla procedura, poiché il rapporto di prelazione, al pari degli altri rapporti giuridici preesistenti, non si scioglie per effetto dell'apertura del concordato o della sua omologazione; né è ravvisabile un'incompatibilità oggettiva della prelazione con la fase esecutiva del concordato, atteso che la liquidazione può svolgersi secondo le modalità previste dalla proposta omologata e che l'esercizio della prelazione, collocandosi dopo l'individuazione dell'acquirente e la definitiva determinazione del prezzo, non incide di per sé negativamente sull'interesse dei creditori. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto che aveva ritenuto opponibile alla procedura concordataria il diritto di prelazione previsto in un contratto di affitto di azienda stipulato prima dell'ammissione al concordato e conservato nella successiva cessione d'azienda).
Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)