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Sez. L, Sentenza n. 11504 del 29/10/1991 (Rv. 474463 - 01)

Contratto estimatorio - In genere (nozione, caratteri, distinzione) | Contratto di agenzia - Distinzione - Mancanza di un termine per l'esercizio della facoltà di restituzione le quantità rimaste invendute - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474463-01

Contratto estimatorio - In genere (nozione, caratteri, distinzione)

Il contratto estimatorio si differenzia dal contratto di agenzia perché, mentre quest'ultimo ha per oggetto la prestazione di un'attività professionale diretta a promuovere in una data zona contratti nell'interesse del committente, e non per proprio conto, elemento caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà concessa all'affidatario d'alienare nel proprio interesse le cose ricevute e di restituire le quantità rimaste invendute, senza che osti alla sua configurazione la mancata esplicita prefissione di un termine per l'esercizio dell'indicata facoltà di restituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1556, Cod. Civ. art. 1748

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)