Sez. 6, Sentenza n. 4609 del 03/02/1995 Ud. (dep. 27/04/1995) Rv. 201147 - 01
Giurisdizione - Cognizione del giudice - Questioni pregiudiziali - In genere | Sentenza di assoluzione - Pregiudizialità penale in procedimento penale - Esclusione - Autonomia di valutazione del giudice del delitto associativo - Esclusione.
Giurisdizione - Cognizione del giudice - Questioni pregiudiziali - In genere
Nel nuovo codice di procedura penale le questioni pregiudiziali sono state ridotte a quelle relative allo stato di famiglia ed alla cittadinanza, mentre gli artt. 651, 652, 653 e 654 regolano l'efficacia delle sentenze penali di condanna o di assoluzione nel giudizio civile, amministrativo e disciplinare. Non è invece prevista né regolata l'efficacia delle sentenze penali di assoluzione in altro o nello stesso giudizio penale sicché, essendo i relativi giudizi fra loro autonomi dato che in quello penale deve essere ricercata la verità, quanto accertato nella precedente pronuncia penale non fa stato in quello successivo. Ne consegue che è da escludere che il giudice del delitto di associazione per delinquere sia vincolato da precedente pronuncia su di un reato-fine e non possa rinnovare l'indagine né riconsiderare le valenze probatorie degli elementi posti a base dell'assoluzione definitiva di quel reato-fine, quando ciò serva al giudizio tuttora in corso sul delitto associativo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 653, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)