Sez. 2, Sentenza n. 20063 del 25/03/2009 Ud. (dep. 12/05/2009) Rv. 244728 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Dichiarazione - Assistenza del difensore - Necessità - Esclusione.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
La dichiarazione di domicilio è atto dell'imputato che non richiede l'assistenza del difensore e può essere compiuto, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 161 comma primo cod. proc.pen., con una comunicazione all'autorità procedente o con una dichiarazione nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui l'imputato stesso si trova.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)