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Sez. 1, Sentenza n. 24763 del 16/04/2026 Cc. (dep. 02/07/2026) Rv. 290291-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Sentenza di patteggiamento - Revocabilità della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente condanna - Sussistenza - Modifica dell’art. 445 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290291-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche a seguito della novellazione dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce titolo idoneo per la revoca, ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, posto che la modifica normativa ha riguardato esclusivamente gli effetti extrapenali della pronuncia.

Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 25 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)