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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 442 del 1995

Decisione
decisa il 1995-10-18, depositata il 1995-10-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:442
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21752

  • Pena
  • Pene detentive brevi
  • Sanzioni sostitutive
  • Inapplicabilità, per interpretazione della corte di cassazione, ai reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare
  • Asserita violazione degli artt. 3 e 27 Cost.
  • Disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto relativa a disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 284 del 1995 e manifestamente inammissibile con ordinanza n. 338 del 1995. red.: S. Petitti

Norme impugnate

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, promosso con ordinanze emesse: 1) il 4 aprile 1995 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Moccia Alberto, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) l'11 aprile 1995 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Dall'Agata Marco, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale militare di Verona e il Tribunale militare di Padova hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari; che in uno dei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che i giudizi, riguardando l'identica questione, vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento; che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1995 ha già dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione", e che, di conseguenza la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 338 del 1995);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze