Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28937 del 04/12/2017 (Rv. 646783 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Assegnazione della casa familiare – Revoca – Presupposti – Fatti posteriori alla sentenza divorzile modificativi della situazione da questa considerata – Necessità – Fattispecie relativa al trasferimento del figlio della coppia.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
In tema di divorzio, il provvedimento di assegnazione della casa familiare è revocabile solo in presenza di circostanze di fatto sopravvenute alla sentenza divorzile e modificatrici della situazione da questa considerata, e tale deve considerarsi il trasferimento del figlio della coppia, successivo alla sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 sexies, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)