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Sez. 1, Sentenza n. 1285 del 26/04/1968 (Rv. 332844 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - DECISIONE FONDATA SU FATTI NOTORI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332844-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - DECISIONE FONDATA SU FATTI NOTORI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

A norma dell'art. 115 cod. proc. civ. il giudice del merito ben puo porre a fondamento della sua decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, senza, peraltro, essere obbligato a fornire la prova dei fatti oggetto di tali nozioni. Il potere conferito in proposito al giudice del merito ha carattere discrezionale, di talche il suo Esercizio non puo formare oggetto di censura in Cassazione, neppure sotto il profilo della omessa o insufficiente motivazione. (V. 2419-63 1196-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)