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Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi

Testo in vigore al

Art. 19

1. Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione istituita dalla presente legge e' fissato, per tutte le categorie di pensioni, in lire 12.000 mensili.

2. Il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto.3457899a1011121314

3. L'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di pensione, e' tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i quali ha presentato domanda di liquidazione. Il titolare di pensione e' tenuto a comunicare all'Istituto medesimo, entro 30 giorni, le nuove liquidazioni e le variazioni della misura delle pensioni di cui e' in godimento.

Titolo VI. Coordinamento degli ordinamenti pensionistici dei lavoratori autonomi e norme sull'assicurazione facoltativa

Art. 20

1. I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' con quelli relativi ad altra attivita' autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

2. In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta:

  1. a) alla data della domanda, per la pensione di invalidita';

  2. b) al compimento dell'eta' prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia;

  3. c) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.

Art. 21

1. Nei riguardi di coloro che possano far valere periodi di iscrizione in piu' forme di assicurazione obbligatoria per attivita' autonoma, si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo:

  1. a) alla data della domanda, per la pensione di invalidita';

  2. b) alla data di perfezionamento dei requisiti di eta', di assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia;

  3. c) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti.

2. Qualora il diritto alla prestazione richiesta non risulti conseguito, a norma del precedente comma, nell'assicurazione alla quale l'interessato o il dante causa ha contribuito da ultimo, ma risulti tuttavia perfezionato, sulla base o meno del cumulo dei contributi, in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, deve farsi luogo alla concessione della prestazione nell'assicurazione nella quale il diritto risulta perfezionato, con l'osservanza delle norme proprie dell'assicurazione stessa.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969 N. 153
Nel caso di morte di pensionato a carico della Gestione speciale
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per il disposto dell'articolo 18 della citata legge n. 1047, non sussista titolo al trattamento di riversibilita' e alla data del decesso tutti i requisiti di legge risultino raggiunti nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, con esclusione dei contributi versati nell'anzidetta Gestione speciale, deve farsi luogo alla concessione della pensione indiretta nella forma assicurativa nella quale il diritto risulti perfezionato.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato il terzo comma dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 22

1. Le persone assicurate in forza della presente legge, le quali abbiano effettuato versamenti nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi, sino a quando non abbiano ottenuto quella obbligatoria a norma della presente legge.

2. All'atto della liquidazione della suddetta pensione obbligatoria si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione facoltativa corrispondente ai contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I contributi di cui al precedente comma sono, tuttavia, considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione obbligatoria.

4. A tal fine, il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sara' imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1965 quanti ne risultano dalla divisione del coacervo medesimo per l'importo del contributo mensile base e di adeguamento previsto per il primo anno di applicazione della presente legge, dal precedente articolo 10.

5. La copertura predetta non potra' essere effettuata per periodi anteriori alla data del 1 luglio 1920 o al compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato, se tale eta' risulti raggiunta successivamente alla data di cui sopra, ne' per periodi gia' coperti di contribuzione utilizzabile ai fini della presente legge.

6. I contributi dell'assicurazione facoltativa eventualmente residuati dopo l'utilizzazione prevista dai precedenti commi terzo, quarto e quinto, nonche' quelli versati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo alla liquidazione o riliquidazione di una quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.

7. Agli effetti dell'anzianita' di iscrizione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nell'assicurazione facoltativa.

Art. 23

1. Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in essa utilizzabili, il trattamento di pensione non puo' essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alla Gestione speciale per gli esercenti attivita' commerciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.

Art. 24

1. I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e i rivenditori di giornali, previsti dalla convenzione 4 agosto 1951, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati e' assunta dalla Gestione, istituita dal precedente articolo 5, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della convenzione citata.

Art. 25

1. Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di eta' previsto per gli iscritti nella Gestione speciale per gli esercenti attivita' commerciali o, comunque, prima del perfezionamento dei requisiti richiesti dalla presente legge, hanno diritto, al compimento del 65° anno di eta' se uomini e del 60° se donne, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi versati o accreditati nella Gestione stessa.

2. Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, e' Pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base ed e' integrato sino a 86,4 volte il suo ammontare.

3. Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidita' dell'assicurazione generale obbligatoria nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. a) siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di eta' se uomini o il 60° se donne;

  2. b) sia accertata la perdita della residua capacita' di guadagno.

4. I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai precedenti commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le norme di cui al secondo comma. Tale liquidazione avra' luogo decorso un biennio dalla decorrenza della precedente e, ove segua ad un supplemento liquidato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.

5. I supplementi di cui al presente articolo assorbono l'integrazione concessa a norma delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione e comportano l'applicazione delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria concernenti le maggiorazioni dei supplementi di pensione.

6. In caso di morte del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi fini sono computati i contributi che, alla data della morte, non abbiano dato luogo alla liquidazione dei supplementi.

Art. 26

1. I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto supplementi della pensione in godimento, con le norme di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera a) del citato articolo 4 il limite di eta' per la concessione del supplemento di pensione e stabilito al 65° anno di eta' per gli uomini e al 60° anno per le donne.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'articolo 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 27

1. Coloro i quali possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, qualora non svolgano attivita' comunque soggette alle anzidette forme assicurative o all'assicurazione generale obbligatoria e non raggiungano i requisiti richiesti per il diritto a proseguire volontariamente l'assicurazione in alcune delle Gestioni assicurative di cui sopra, compresa quella di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono effettuare versamenti volontari nella forma di assicurazione per lavoro autonomo nella quale hanno contribuito da ultimo se, effettuato il cumulo di tutti i contributi versati in loro favore sia nell'assicurazione generale obbligatoria sia nelle forme di assicurazione per lavoro autonomo, risultino in possesso dei requisiti minimi di contribuzione richiesti dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.

Art. 28

1. I lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per pensioni o da queste eventualmente esclusi per effetto del superamento dei prescritti limiti di reddito possono costituirsi forme di pensione a carattere volontario per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad Istituti o imprese autorizzati all'esercizio dell'assicurazione privata.

2. Per la forma da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale saranno emanate le relative norme regolamentari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e sentite le associazioni di categoria interessate.

3. Le tariffe e le modalita' per la loro applicazione saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: tali tariffe potranno essere variate tutte le volte che cio' sia reso necessario, ma in ogni caso ad intervalli i non inferiori al quinquennio, con la stessa procedura seguita per l'approvazione delle tariffe medesime.

4. Le forme da affidarsi in gestione ad Istituti o ad imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione privata saranno regolate mediante convenzioni da stipularsi con le associazioni di categorie interessate e da approvarsi con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in base a tariffe approvate nei modi di legge.

Art. 29

1. Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione da stipularsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ai propri iscritti.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, disposto in attuazione degli Accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 e loro successive modificazioni, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito con la legge stessa.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno approvate - sentito il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O. - le norme regolamentari di previdenza derivanti dagli accordi economici predetti e successive modificazioni.

Titolo VII. Estensione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione di cui alla presente legge

Art. 30

1. L'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalita' stabilite dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e' estesa ai titolari di pensione ai sensi della presente legge, sempreche' agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

2. Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresi' ai familiari dei titolari stessi purche' conviventi ed a carico, indicati nell'articolo 3 della legge 27 novembre 1960, n. 1397; e che non siano a carico di altre unita' attive dell'azienda.

3. Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Art. 31

1. All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilita', le Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attivita' commerciali.

2. Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.

Art. 32

1. L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 30 e' determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 31 della presente legge ed e' commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto ali assicurazione malattia.

2. A tale onere si provvede:

  1. a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'articolo 38, comma primo, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive variazioni, sino all'importo massimo di 80 milioni;

  2. b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun esercente attivita' commerciale iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dalla Assemblea della Cassa stessa.

3. In sede di ripartizione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui all'articolo 38, comma quarto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, tra le singole province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali terra' conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.

Art. 34

1. A decorrere dal 1 gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera a) del precedente articolo 32, si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di cui all'articolo 38, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

2. Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata lettera a) del precedente articolo 32 provvedera' la Federazione nazionale delle Casse mutue esercenti attivita' commerciali col proprio Fondo di solidarieta' nazionale.

Titolo VIII. Disposizioni generali e transitorie

Art. 36

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' legittimato a proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati dall'articolo 9 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

2. Le opposizioni ed i ricorsi devono essere notificati ai controinteressati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine stabilito per proporre la opposizione o il ricorso.

Art. 37

1. Per le infrazioni degli obblighi derivanti dalla presente legge e di quelli stabiliti dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, valgono, in quanto applicabili, le sanzioni civili e penali comminate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonche' le disposizioni per la composizione amministrativa delle contravvenzioni di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 38

1. Sono estesi nei confronti delle Gestioni speciali istituite dalla presente legge e dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, tutti i benefici ed i privilegi anche fiscali, concessi dalla legge tanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale quanto agli interessati.