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Sez. L - , Sentenza n. 19586 del 09/07/2021 (Rv. 661720 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Collaboratori coordinati e continuativi delle pubbliche amministrazioni - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Condizioni - Disciplina fiscale di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661720-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Per i collaboratori coordinati e continuativi delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo contributivo di iscrizione alla gestione separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, va verificato alla luce dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, cui fa riferimento il citato comma 26, che prevede, ai fini fiscali, l'assimilazione ai redditi da lavoro dipendente di quelli derivanti dallo svolgimento di rapporti di collaborazione con determinate caratteristiche, ossia la prestazione di attività in assenza di vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. (Nella specie, relativa ad alcuni collaboratori addetti a vari servizi comunali, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente l'obbligo di versamento dei contributi a carico del Comune, stante l'apprezzabile durata del rapporto, l'assenza di organizzazione autonoma in capo al collaboratore, l'uso di materiali del committente e la percezione, a cadenza periodica, di un compenso in misura predeterminata).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)