Sez. 3 - , Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020 (Rv. 657717 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione stradale - Erronea introduzione con citazione anziché con ricorso - Omesso mutamento del rito entro la prima udienza - Conseguenze - Consolidamento del rito ordinario - Effetti sulla tempestività dell’opposizione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Se l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, regolata dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, è stata erroneamente introdotta col rito ordinario, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il rito adottato dall'opponente in primo grado si consolida anche con riguardo alla forma dell'impugnazione; pertanto, in tale fattispecie la tempestività dell'appello deve essere verificata prendendo come riferimento la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché quella del suo deposito in cancelleria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)