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Sez. 5, Sentenza n. 26474 del 30/12/2010 (Rv. 615847 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE | Imposta sulla pubblicità - Disciplina vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore al d.lgs. n. 46 del 1999 - Riscossione - Accertamento dell'imposta non definitivo - Iscrizione a ruolo parziale - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615847-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE

In tema di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e con riferimento alla disciplina vigente in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la disposizione di cui all'art. 15, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prevede l'obbligo per l'ente impositore di una iscrizione a ruolo parziale in caso di accertamento dell'imposta non definitivo, trova applicazione anche per i tributi locali, per effetto del rinvio operato dall'art. 68 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 al precedente art. 67, secondo comma, il quale, ai fini della formazione del ruolo e della riscossione delle somme iscritte, richiama l'art. 63 del medesimo d.P.R. del 1988, il cui quarto comma espressamente rinvia al d.P.R. n. 602 del 1973, all'interno del quale si colloca l'art. 15 citato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 67 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)