Sez. 6, Ordinanza n. 1327 del 12/06/1969 Cc. (dep. 29/07/1969) Rv. 112344 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO- IN GENERE - EFFETTO DEVOLUTIVO - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO- IN GENERE - EFFETTO DEVOLUTIVO - NOZIONE.*
In virtu del principio della devoluzione (tantum devolutum quantum appellatum), stabilito dall'art.515 cod.proc.pen., l'appello, sia del pubblico ministero che dell'imputato, attribuisce al giudice dell'impugnazione la cognizione del procedimento nei limiti dei punti della decisione, cui si riferiscono i motivi proposti. (V.108720, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)