Sez. 1, Sentenza n. 37 del 18/01/1971 Ud. (dep. 08/06/1971) Rv. 118292 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO - LIMITI DELLA RESPONSABILITA CONCORSUALE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO - LIMITI DELLA RESPONSABILITA CONCORSUALE.*
La responsabilita concorsuale ex art 116 cod pen per il reato diverso da quello voluto da uno dei concorrenti e sempre legata, per quanto attiene all'elemento psicologico, al reato concordato, ritenendosi che i correi che hanno voluto questo reato siano disposti ad assumere le eventuali diverse conseguenze dello sviluppo dell'Azione. Pertanto, mentre la colpevolezza per il reato diverso o anche piu grave si qualifica come dolosa proprio perche questo e stato voluto da taluno dei concorrenti, per gli altri la responsabilita puo essere esclusa soltanto quando tra il reato concordato e quello diverso esista una tale frattura da fare apparire l'uno del tutto indipendente dall'altro e l'evento diverso come un fatto eccezionale, al pari di una causa sopravvenuta. (Conf 109890, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)