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Sez. 3, Sentenza n. 8943 del 25/05/1981 Ud. (dep. 14/10/1981) Rv. 150502 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - AI FINI DELLA CONTINUAZIONE FRA REATI DIVERSI COMMESSI DALLO STESSO IMPUTATO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO RICHIEDENTE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1981-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150502-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - AI FINI DELLA CONTINUAZIONE FRA REATI DIVERSI COMMESSI DALLO STESSO IMPUTATO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'IMPUTATO RICHIEDENTE - CONTENUTO.*

L'imputato, il quale chiede la riunione dei procedimenti per far valere il vincolo della continuazione, ha l'Onere di prospettare al giudice di merito gli elementi sui quali fonda la sua istanza. Tale Onere non è adempiuto allorché, siano indicati soltanto gli estremi temporali dei reati, ma non siano indicati, sia pure sommariamente, gli elementi idonei a confortare l'assunto della unicità del disegno criminoso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)