Sez. 5, Sentenza n. 435 del 21/10/1981 Ud. (dep. 21/01/1982) Rv. 151633 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE - SPENDITA DI MONETE FALSE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - APPLICABILITÀ.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - IN GENERE - SPENDITA DI MONETE FALSE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - APPLICABILITÀ.*
L'attenuante della riparazione del danno, di cui all'art. 62 n. 6, prima parte, cod. pen. (a differenza dell'attenuante della speciale tenuità del danno, espressamente limitata ai soli delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio) è applicabile ad ogni reato che abbia di fatto cagionato un danno risarcibile, prescindendo dalla obiettività giuridica del reato stesso, e quindi anche al reato di spendita di monete false. (conforme, in linea di principio, sia pure in fattispecie diversa, 127927; nel senso che la circostanza non è applicabile in relazione al reato di falsità in monete: Cass. 11 marzo 1954, P.m. in C. lion, e in relazione ai reati di falso in atto pubblico: 150382 e 148139. V. Anche 122228 e 122301, nonché 130087, che esclude la applicabilità dell'attenuante al delitto di oltraggio, sul rilievo che non si configura, in tal caso, un danno risarcibile).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)