Sez. 1, Sentenza n. 4420 del 23/11/1976 (Rv. 383136 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - PRODUZIONE DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - AMMISSIBILITA - SANATORIA DELLA IRREGOLARE COSTITUZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - PRODUZIONE DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - AMMISSIBILITA - SANATORIA DELLA IRREGOLARE COSTITUZIONE.*
I documenti relativi all'autorizzazione a stare in giudizio degli enti locali, essendo attinenti a condizioni di efficacia della loro Costituzione nel giudizio stesso, e non requisiti della sua validita, sono idonei a regolarizzare retroattivamente il contraddittorio, anche se prodotti dopo la rimessione della causa al collegio. (Conf 1791/75, mass n 375450).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 240 com. 10, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 251
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)