Sez. T, Ordinanza n. 1919 del 27/01/2025 (Rv. 673802-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Agevolazione ai fini ICI - Qualità agricola di un terreno - Requisiti di cui agli artt. 2, lett b), e 9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, posseduti da parte di un comproprietario - Sufficienza - Estensione ai comproprietari non coltivatori - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
L'agevolazione, ai fini ICI, prevista per la qualità agricola di un terreno, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 2, lett b), e 9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l'attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un'area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa.
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)