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Sez. 4, Sentenza n. 1304 del 12/04/1995 Cc. (dep. 13/05/1995) Rv. 201654 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento | Proposizione fatta personalmente dalla parte del ricorso avverso il provvedimento emesso dal Tribunale - Esclusione - Procura "ad litem" conferita ad un difensore nelle forme previste dal codice di procedura civile - Necessità.
Stato
decisa il 1995-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201654-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento

In tema di equo indennizzo dell'ingiusta detenzione la facoltà concessa all'interessato dall'art. 645 cod. proc. pen., cui fa rinvio l'art. 315, comma terzo cod. proc. pen., di presentare personalmente la domanda, non si estende alla proposizione del ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale che decide sulla richiesta. Poiché il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione deve essere nelle grandi linee assimilato ad un processo civile che si svolge davanti al giudice penale, dovrà osservarsi il principio fissato dall'art. 82 cod. proc. pen. secondo il quale la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore cui sia stata rilasciata procura "ad litem" e perciò tramite questi dovrà essere presentato il ricorso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 645, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)