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Sez. 1, Sentenza n. 2174 del 25/11/1994 Ud. (dep. 03/03/1995) Rv. 200363 - 01

Pena - In genere | Sanzioni sostitutive - Conversione di pena detentiva in pena pecuniaria - Criteri di ragguaglio - Modalità di computo.
Stato
decisa il 1994-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200363-01

Pena - In genere

Le norme di cui agli artt. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, 135 cod. pen. e 1 della legge 5 ottobre 1993 n. 402 disciplinano il trattamento sanzionatorio e, quindi, hanno natura di norme sostanziali e non processuali. Conseguentemente, nell'ipotesi di successione di leggi nel tempo trova applicazione il principio previsto dall'art. 2, comma terzo, cod. pen., secondo cui "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile". (Fattispecie relativa a reato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 402 del 1993, nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, eseguita utilizzando il criterio di ragguaglio di lire 25.000 per ciascun giorno di pena detentiva, certamente più favorevole per il condannato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/1993 num. 402 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)