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Sez. T, Ordinanza n. 21554 del 27/07/2025 (Rv. 675517-01)

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI | Credito dell'Amministrazione finanziaria - Responsabilità diretta del socio accomandante - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675517-01

SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRAP) riferibili alla società, salvo

le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., disposizione che, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, disciplinando la citata disposizione i soli rapporti interni alla compagine sociale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di accoglimento del ricorso del socio accomandante avverso l'atto di irrogazione delle sanzioni per omessi versamenti di imposte ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, non contenente un accertamento di maggiori redditi tratti dalla società normalmente imputati per trasparenza ai soci, difettando un profilo di colpa dell'accomandante consistente nell'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei bilanci della società, ex art. 2320, comma 3, c.c.).

Cod. Civ. art. 2313

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)