Sez. 6, Sentenza n. 4231 del 05/12/2007 Cc. (dep. 28/01/2008) Rv. 239276 - 01
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE | Data di ricezione di un provvedimento - Omessa apposizione sul provvedimento - Possibilità di desumerla da atti equipollenti fidefacienti - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE
La data di ricezione di un atto da parte di un ufficio giudiziario, ove non certificata sull'atto stesso, può desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede e non può essere posta in discussione se non deducendone la falsità. (Fattispecie nella quale è stata considerata equipollente, ai fini dell'ammissibilità di un appello proposto dal P.M. a norma dell'art. 322 bis cod. proc. pen., l'attestazione sulla copertina del fascicolo del P.M., apposta dalla segreteria dell'ufficio di Procura, della data di ricezione del provvedimento di rigetto di una richiesta di sequestro preventivo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)