Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16590 del 05/07/2017 (Rv. 644808 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Notifica della sentenza al comune presso la casa comunale - Richiamo al difensore dell'ente domiciliato presso la casa comunale - Assenza - Conseguenze - Idoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata al comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea una notifica in concreto e fortuitamente avvenuta a mani del procuratore costituito ma mancante del riferimento nominativo al procuratore della parte).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)