Sez. 3, Sentenza n. 5946 del 20/03/1987 Ud. (dep. 11/05/1987) Rv. 175940 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO DI VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELLO STRUMENTO URBANISTICO - ESPRESSO INSERIMENTO DELLA PRESCRIZIONE NELLA CONCESSIONE - NECESSITÀ - SINDACABILITÀ DELLA CONCESSIONE DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - LIMITI - CONCORSO DEL PUBBLICO AMMINISTRATORE NEL REATO PROPRIO COMMESSO DAL PRIVATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE: COLLUSIONE.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - REATO DI VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELLO STRUMENTO URBANISTICO - ESPRESSO INSERIMENTO DELLA PRESCRIZIONE NELLA CONCESSIONE - NECESSITÀ - SINDACABILITÀ DELLA CONCESSIONE DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - LIMITI - CONCORSO DEL PUBBLICO AMMINISTRATORE NEL REATO PROPRIO COMMESSO DAL PRIVATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONE: COLLUSIONE.*
Nei reati edilizi ed urbanistici il giudice penale deve conoscere della Invalidità dell'atto concessorio o autorizzativo solo se l'illegittimità sia elemento normativo presente nella fattispecie astratta - pertanto, il reato di costruzione senza l'osservanza di vincoli e modalità esecutive prescritte dallo strumento urbanistico ha come condotta necessaria la violazione di quei vincoli o modalità esecutive indicati espressamente nell'atto concessorio. Tale reato è proprio di committenti professionisti - direttori dei lavori, imprenditori - assuntori degli stessi e vi concorrono gli amministratori pubblici, autori dell'atto concessorio, solo quando quest'ultimo sia frutto di collusione per illiceità dell'oggetto e della causa: in tal caso, la validità dell'atto è sindacabile dal giudice penale, che - anzi - deve considerarlo giuridicamente inesistente.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)