Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 28/02/1986 Ud. (dep. 22/05/1986) Rv. 172763 - 01
NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE IN LUOGO DIVERSO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE IN LUOGO DIVERSO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
La notificazione eseguita in luogo diverso dal domicilio regolarmente eletto dall'imputato può ritenersi valida solo se la consegna dell'atto sia stata fatta a mani proprie dell'imputato stesso; al di fuori di tali ipotesi la notificazione deve ritenersi nulla anche se eseguita presso il domicilio reale poiché su questo prevale il domicilio eletto. (V mass n 168968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)