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Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 28/02/1986 Ud. (dep. 22/05/1986) Rv. 172763 - 01

NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE IN LUOGO DIVERSO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172763-01

NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE IN LUOGO DIVERSO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

La notificazione eseguita in luogo diverso dal domicilio regolarmente eletto dall'imputato può ritenersi valida solo se la consegna dell'atto sia stata fatta a mani proprie dell'imputato stesso; al di fuori di tali ipotesi la notificazione deve ritenersi nulla anche se eseguita presso il domicilio reale poiché su questo prevale il domicilio eletto. (V mass n 168968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)