Sez. 1, Ordinanza n. 143 del 24/01/1978 Cc. (dep. 20/02/1978) Rv. 138034 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IN GENERE - MOTIVAZIONE SULLA GRAVITA DEL REATO E SULLA CAPACITA A DELINQUERE - OMESSO ESAME DI UNO DEI DUE ANZIDETTI ELEMENTI - DINIEGO DEL BENEFICIO - NULLITA - ESCLUSIONE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IN GENERE - MOTIVAZIONE SULLA GRAVITA DEL REATO E SULLA CAPACITA A DELINQUERE - OMESSO ESAME DI UNO DEI DUE ANZIDETTI ELEMENTI - DINIEGO DEL BENEFICIO - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Nel decidere sull'istanza di liberta provvisoria dell'imputato, il giudice deve valutare la gravita del reato e la capacita a delinquere. Tuttavia, l'omesso esame di uno dei due indicati elementi non e causa di annullamento del provvedimento per Mancanza di motivazione, posto che lo sfavorevole giudizio su uno solo di tali elementi e sufficiente a giustificare il diniego del beneficio, come si desume chiaramente dall'art 1, terzo comma, della legge del 1975, n 152.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)