Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26251 del 03/11/2017 (Rv. 646764 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Regolamento di competenza- Giudizio pregiudicante - Sentenza di primo grado non passata in giudicato - Sospensione del giudizio pregiudicato - Necessità - Esclusione - Sospensione facoltativa - Art. 337 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 c.p.c.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)